La laicizzazione delle opere pie

Legge 17 luglio 1890, n. 6972

CAPO I - delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Art. 1. 

Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati (1) (2).

Art. 2

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio (3).

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto (4) e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia (5).

Il sottoprefetto (4) ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza (5).

Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie (5).

Art.3.

In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità (6) con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità (6) saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile (7).

CAPO II - assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art.4.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità (6) o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione (8).

Art. 5. - 6.

Omissis (9).

Art.7.

Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art.8.

La Congregazione di carità (6) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art.9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità (6), si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art.10.

I membri della Congregazione di carità (6) e gli amministratori si ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità (6), la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità (6) o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura (10) o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa (11) nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che siano stati dalla Giunta provinciale amministrativa (11) dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità (6) o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione (6) o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento. Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, siano in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità (6).

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5 (12).

Art.12.

Omissis (13)

Art.13.

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando sia in reato:

1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo d'incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione (6), del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora. Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità (6), sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.

Art.15.

Chi fa parte della Congregazione di carità (6) o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione (6) o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa (11) sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di sottoprefettura (10) o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa (11), ed al Sindaco del Comune.

Art. 17.

I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire nella decadenza dell'ufficio di componente la Congregazione di carità (6) o di amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ove essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla l'autorità politica.


(1) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 396, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata.

(3) Ora Codice civile del 1942.

(4) Ora prefetto.

(5) Commi modificati dall'art. 2, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(6) Ora Enti comunali di assistenza.

(7) Ora artt. 630 e 699 C.c. del 1942.

(8) Comma aggiunto dall'art. 4 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841.

(9) Gli articoli, già sostituiti dall'art. 5 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e modificati dalla L. 4 marzo 1928, n. 413, devono intendersi abrogati per effetto della L. 3 giugno 1937, n. 847.

(10) Ora prefettura.

(11) Ora, Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

(12) Comma così modificato dall'art. 3 L. 17 giugno 1926, n. 1187.

(13) Articolo abrogato dall'art. 5 L. 17 luglio 1919, numero 1176.