la Rivoluzione, la Costituzione del '91

La Costituzione del 20 settembre 1791, di cui la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino costituisce il preambolo, è l'espressione della parte moderata dei rivoluzionari, della maggioranza cioè favorevole alla divisione dei poteri, alla garanzia assoluta della proprietà, al suffragio indiretto ristretto su base censitaria.

Ne riportiamo qui di seguito i passaggi più significativi.

L'Assemblea Nazionale, volendo stabilire la Costituzione Francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'uguaglianza dei diritti. Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni d'ordine, né regime feudale, né giustizia patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni decorazioni, per le quali si esigevano delle prove nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun'altra superiorità, all'infuori di quelli dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità d’alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna part della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti ì Francesi Non vi son più né giurando, né corporazioni di professioni, arti e mestieri. La legge non riconosce pi né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali o alla Costituzione.

Titolo I: Disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione

La Costituzione garantisce, come diritti naturali e civili: 1) Che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e agli impieghi, senza altra distinzione che quelle delle virtù e delle capacità; 2) Che tutti i contributi saranno ugualmente ripartiti fra tutti i cittadini in proporzione delle loro sostanze; 3) Che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone.

La Costituzione garantisce parimenti, come diritti naturali e civili: a) La libertà a ogni uomo di andare, di restare, di partire, senza poter essere arrestato, né detenuto, se non secondo le forme determinate dalla Costituzione; b) La libertà ad ogni uomo di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i propri pensieri, senza che gli scritti possano essere sottomessi ad alcuna censura o ispezione prima della pubblicazione, e di esercitare il culto religioso al quale aderisce; c) La libertà ai cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, sottoponendosi alle leggi della polizia; d) La libertà di indirizzare alle autorità costituite delle petizioni firmate individualmente.

Il Potere legislativo non potrà fare leggi che menomino ed ostacolino l'esercizio dei diritti naturali e civili esposti nel presente titolo, e garantiti dalla Costituzione; ma poiché la libertà consiste solo nei poter fare tutto ciò che non nuoce né ai diritti altrui, alla sicurezza pubblica, la legge può stabilire delle pene contro gli atti che, attaccando o la sicurezza pubblica o i diritti altrui, sarebbero nocivi alla società.

La Costituzione garantisce l'inviolabilità delle proprietà, o la giusta e previa indennità di quelle delle quali la necessità pubblica, legalmente constatata, esiga il sacrificio. - I beni destinati alle spese del culto e a tutti i servizi d'utilità pubblica appartengono alla Nazione, e sono sempre a sua disposizione.

La Costituzione garantisce le alienazioni che sono state o saranno fatte seguendo (e forme stabilite dalla Legge.

I cittadini hanno il diritto di eleggere o scegliere ministri dei loro culti,

Sarà creato e organizzato un istituto generale di Soccorsi pubblica, per allevare i bambini abbandonati, sollevare i poveri infermi, e fornire lavoro ai poveri validi che non abbiano potuto procurarsene. Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d'insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti gradualmente, in una proporzione combinata con la divisione del Regno.

Saranno stabilite delle feste nazionali per conservare il ricordo della Rivoluzione francese, mantenere la fraternità fra i cittadini, e legarli alla Costituzione, alla Patria e alle Leggi. - Sarà fatto un codice di leggi civili comuni a tutto il Regno.

[...]

Titolo II: Della divisione del Regno e dello stato dei cittadini

Art. 1. Il Regno è uno e indivisibile; il suo territorio è distribuito in ottantatre dipartimenti, ogni dipartimento in distretti, ogni distretto in cantoni [...].

Titolo III: Dei poteri pubblici

Art. 1. - La sovranità è una, indivisibile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l'esercizio.

Art. 2. - La Nazione, dalla quale provengono unicamente tutti i poteri, non può esercitarli se non per delega. - La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo e il Re.

Art. 3. - Il Potere legislativo è delegato ad un'Assemblea nazionale composta di rappresentanti a tempo determinato, liberamente eletti dai popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del Re, nella maniera che sarà specificata qui appresso.

Art. 4. Il Governo è monarchico. il Potere esecutivo è delegato dal Re, per essere esercitato, sotto la sua autorità, da ministri e altri agenti responsabili, nella maniera che sarà determinata qui appresso.

Art. 5. Il Potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

Capitolo I - Dell'Assemblea nazionale legislativa

Art. 1. L'Assemblea nazionale, che forma il Corpo legislativo, è permanente, ed è composta solo da una Camera.

Art. 2. Essa sarà formata ogni due anni con nuove elezioni. - Ogni periodo di due anni costituirà una legisiatura.

Art. 5. Il Corpo legislativo non potrà essere sciolto dal Re I... ] .

Sezione prima - Numero dei rappresentanti

Basi della rappresentanza

Art. 2.I [745] rappresentanti saranno distribuiti fra gli ottantatre dipartimenti, secondo le tre proporzioni del territorio, della popolazione, e del contributo diretto [... i .

Sezione seconda - Assemblee primarie

Nomina degli elettori

Art. 1, - Per formare l'Assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno ogni due anni in Assemblee primarie nelle città e nei cantoni. - Le Assemblee primarie si formeranno di pieno diritto la seconda domenica di marzo, se non sono state convocate prima dai funzionari pubblici determinati dalla Legge.

Art. 2. - Per essere cittadino attivo occorre:

- Essere nato o divenuto Francese;

- Essere in età di venticinque anni compiuti;

- Essere domiciliato nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla Legge;

- Pagare, in un luogo qualunque del Regno, un contributo diretto almeno uguale al valore di tre giornate di lavoro, e presentarne la quietanza;

- Non essere in uno stato di domesticità, cioè di servitore salariato;

- Essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali;

- Avere prestato il giuramento civico.

Art. 3. - Ogni sei anni il Corpo legislativo fisserà il minimum e il maximum del valore della giornata di lavoro, e gli amministratori dei dipartimenti ne faranno la determinazione locale per ogni distretto.

Art. 4. - Nessuno potrà esercitare i diritti di cittadino attivo in più di un luogo, né farsi rappresentare da un altro.

Art. 5. - Sono esclusi dall'esercizio dei diritti di cittadino attivo: - Quelli che sono in stato di accusa; - Quelli che, dopo essere stati riconosciuti in stato di fallimento o d'insolvibilità, provocato da documenti autentici, non presentano una quietanza dei loro creditori.

Art. 6. - Le Assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione dei numero dei cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone. - Sarà nominato un elettore in ragione di cento cittadini attivi presenti, o no, all'Assemblea. - Ne saranno nominati due da centocinquantuno fino a duecentocinquanta, e così di seguito.

Art. 7 - Nessuno potrà essere nominato elettore, se egli non riunisce alle condizioni necessarie per essere cittadino attivo, le seguenti: - Nelle città al di sopra di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro; - Nelle città al disotto di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari ai valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro; - E nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere fittavolo o mezzadro di beni stimati sui medesimi ruoli al valore di quattrocento giornate di lavoro; - Riguardo a quelli che saranno ad un tempo proprietari o usufruttuari da una parte, o locatari, fittavolo o mezzadri dall'aitra, le loro sostanze sotto questi diversi titoli saranno cumulate fino al tasso necessario per stabilire la loro eleggibilità.

sezione terza - AssembIee elettorali - Nomina dei rappresentanti

[... ] Art. 7. i rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma dell'intera Nazione, e non potrà essere dato loro alcun mandato [...]s -

Capitolo II - della Corona, della Reggenza e dei Ministri

sezione prima - Della Corona e del Re

Art. 1. La Corona è indivisibile, e delegata per eredità alla stirpe regnante di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, con l'esclusione perpetua delle donne, e della loro discendenza [ ].

Art. 2. La persona del Re è inviolabile e sacra; il suo solo titolo è Re dei Francesi.

Art. 3. Non vi è in Francia autorità superiore a quella della Legge. Il Re non regna che in funzione di essa, ed è solo in nome della Legge che egli può esigere l'ubbidienza.

Art. 4. Il Re, al suo avvento al trono, o non appena avrà raggiunto la maggiorità, presterà alla Nazione, in presenza del Corpo legislativo, il giuramento di essere fedele alla Nazione e alla Legge, d'impiegare tutto il potere che gli è delegato a mantenere la Costituzione, decretata dall'Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791 e a fare eseguire le Leggi

Art. 5. Se, un mese dopo l'invito del Corpo legislativo, il Re non ha prestato questo giuramento, o se, dopo averlo prestato, egli lo ritratta, sarà ritenuto abdicatario del trono.

Art. 6. Se il Re si mette a capo di un'armata e ne dirige le forze contro la Nazione, o se non si oppone con un atto formale a una tale impresa, che si attuasse in suo nome, egli sarà ritenuto abdicatario del trono.

Art. 7. Se il Re, essendo uscito dal Regno, non vi rientra dopo l'invito che gli sarà fatto dal Corpo legislativo, ed entro il termine fissato dal proclama, che non potrà essere minore di due mesi, sarà ritenuto abdicatario del trono [ i .

Art. 8. Dopo l'abdicazione espressa o decretata dalla Legge, il Re apparterrà alla classe dei cittadini, e potrà essere accusato e giudicato come essi per gli atti posteriori alla sua abdicazione [ ].

sezione quarta - DEI MINISTRI

Art. 1. Solo al Re spetta la scelta e la revoca dei ministri.

Art. 2. i membri dell'Assemblea nazionale attuale e delle legislature seguenti [ ... ] potranno essere promossi al ministero [ ... ].

Art. 5. I ministri sono responsabili di tutti i delitti da loro commessi contro la sicurezza nazionale e la Costituzione; - Di ogni attentato alla proprietà e alla libertà individuale; - Di ogni sperpero dei denari destinati alle spese del loro dipartimento.

Capitolo III Dell'esercizio del Potere legislativo

SEZIONE PRIMA. Poteri e funzioni dell'Assemblea nazionale legislativa

Art. 1. La Costituzione delega esclusivamente al Corpo legislativo i poteri e le funzioni seguenti:

- 1) Di proporre e di decretare le leggi: il Re può soltanto invitare il Corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione;

- 2) Di fissare le spese pubbliche; - Di stabilire i contributi pubblici, di determinare la natura, la quantità, la durata e il modo di percepirli [ ];

- 5) Di decretare la creazione o la soppressione degli uffici pubblici;

- 6) Di determinare il titolo, i pesi, il conio e il nome delle monete;

- 7) Di permettere o impedire l'introduzione delle truppe straniere sul territorio francese, e delle forze navali straniere nei porti del Regno;

- 8) Di deliberare annualmente, dietro proposta del Re, sul numero di uomini e di navi di cui saranno composti gli eserciti di terra e di mare [ ];

- 10) Di mettere sotto accusa davanti all'Alta corte nazionale la responsabilità dei ministri e degli agenti principali del Potere esecutivo; - Di accusare e di perseguire davanti alla medesima Corte quelli che saranno accusati di attentato e di complotto contro la sicurezza generale dello Stato o contro la Costituzione [ ].

Art. 2. La guerra può essere decisa mediante un decreto del Corpo legislativo, emanato in seguito alla proposta formale e necessaria del Re e sanzionato da lui [ ].

Art. 3. Spetta al corpo legislativo di ratificare i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, e nessun trattato avrà effetto se non in virtù di questa ratifica (..)

SEZIONE TERZA. Della sanzione reale

Art. 1. I decreti del Corpo legislativo sono presentati al Re, il quale può rifiutare ad essi il suo consenso,

Art. 2. Nel caso in cui il Re rifiuti il suo consenso, questo rifiuto è solo sospensivo. - Appena le due legislature, che seguiranno quella che avrà presentato il decreto, avranno successivamente presentato il medesimo decreto nei medesimi termini, si considererà che il Re ha dato la sanzione [... ] .

Art. 4. Il Re è tenuto ad esprimere il suo consenso o il suo rifiuto su ogni decreto, entro i due mesi dalla presentazione

SEZIONE QUARTA. Relazioni del Corpo legislativo con il Re

Art. 1. Quando il Corpo legislativo è definitivamente costituito invia al re una deputazione per informarlo. Il Re può fare ogni anno l'apertura della sessione, e propone gli oggetti che crede debbano essere presi in considerazione durante il corso di questa sessione, senza tuttavia che questa formalità possa essre considerata come necessaria all'attività del Corpo legislativo [...]

Capitolo IV - Dell'esercizio del Potere esecutivo

Art. 1. il supremo Potere esecutivo risiede esclusivamente nelle mani del Re. - Il Re è il capo supremo dell'amministrazione generale del regno; la cura di vigilare al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica gli è affidata. - Il Re è il Capo supremo dell'esercito di terra e dell'armata navale, - Al Re è delegata la cura di vigilare sulla sicurezza esterna del Regno, di mantenerne i diritti e i possessi [...] -

SEZIONE PRIMA - Della promulgazione delle leggi

[... I Art. 6. Il Potere esecutivo non può fare alcuna Legge, neppure provvisoria, ma solamente dei proclami conformi alle leggi, per ordinarne o richiamarne l'esecuzione [... ] .

SEZIONF TERZA. Delle relazioni estere

Art. 1. Il Re solo può mantenere relazioni politiche con l'estero, condurre i negoziati, fare preparativi di guerra proporzionati a quelli degli Stati vicini, distribuire le forze di terra e di mare come egli crederà conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 2. ogni dichiarazione di guerra sarà fatta in questi termini: Da parte del Re dei Francesi, in nome della Nazione.

Art. 3. Spetta al Re di decidere e di sottoscrivere con tutte le potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, ed altre convenzioni che egli giudicherà necessarie al bene dello Stato, salva la ratifica del Corpo legislativo.

capitolo v DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 1. il Potere giudiziario non può, in nessun caso, essere esercitato né dal Corpo legislativo né dal Re.

Art, 2. La giustizia sarà resa gratuitamente da giudici eletti per un periodo di tempo dal popolo, ed istituiti con lettere-patenti del Re che non potrà rifiutarle. - Essi potranno essere destituiti solo per prevaricazione debitamente giudicata, e sospesi solo per una accusa accolta. - il Pubblico Accusatore sarà nominato dal popolo.

Art. 3. I tribunali non possono, né ingerirsi nell'esercizio del Potere legislativo, o sospendere l'esecuzione delle leggi, né usurpare funzioni amministrative, o citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni.

Art. 4. i cittadini non possono essere distratti dai giudici che la Legge assegna loro, da nessuna commissione, né da altre attribuzioni ed avocazioni, salvo quelle che sono determinate dalle leggi [ ] .

Art. 9. In materia criminale, nessun cittadino può essere giudicato se non su un'accusa accolta da giurati, o decretata dal Corpo legislativo, nei casi in cui spetta a questo perseguire l'accusa [..].

Art. 10. Nessun uomo può essere fermato se non per essere condotto davanti all'ufficiale di polizia; e nessuno può essere messo in stato di arresto o detenuto, se non in virtù di un mandato degli ufficiali di polizia, di un mandato di cattura di un tribunale, di un decreto d'accusa del Corpo legislativo nel caso in cui spetta ad esso pronunciarlo, o di un giudizio di condanna a prigione o detenzione correzionale.

Art. 11. Ogni uomo fermato e condotto davanti all'ufficiale di polizia, sarà esaminato immediatamente, o al più tardi entro le ventiquattr'ore. - Se dall'esame risulta che non vi è alcun estremo di accusa contro di lui, egli sarà posto in libertà [ I .

Art. 17. Nessun uomo può essere ricercato né messo sotto accusa a causa degli scritti che avrà fatto stampare o pubblicare su qualunque argomento, a meno che non abbia provocato appositamente la disubbidienza alla Legge, l'avvilimento dei Poteri costituiti, la resistenza ai loro atti, o qualcuna delle azioni dichiarate crimini o delitti dalla Legge. - La censura sugli atti dei Poteri costituiti è permessa, ma le calunnie volontarie contro la probità dei pubblici funzionari e la rettitudine delle loro intenzioni nell'esercizio delle loro funzioni, potranno essere perseguite da quelli che ne sono l'oggetto [ i .

Titolo IV Della forza pubblica

[... ] Art. 9, Nessun agente della forza pubblica può entrare nella casa di un cittadino, se non per l'esecuzione degli ordini di polizia e di giustizia, o nei casi formalmente previsti dalla Legge

Titolo V - Dei contributi pubblici

Art. 1. I contributi pubblici saranno deliberati e fissati ogni anno dal Corpo legislativo, e non potranno sussistere oltre l'ultimo giorno della sessione seguente, se non sono stati espressamente rinnovati.

Art. 2. Sotto nessun pretesto, i fondi necessari al pagamento del debito nazionale ed al pagamento della lista civile, potranno essere ricusati né sospesi. - Lo stipendio dei ministri pensionati del culto cattolico conservati,eletti o nominati in virtù dei decreti dell'Assemblea Nazionale Costituente, fa parte del debito nazionale [... ].

Titolo VI - Dei rapporti della Nazione Francese con le Nazioni straniere

La Nazione Francese rinunzia ad intraprendere alcuna guerra al fine di fare delle conquiste, e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo [...].