Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del '93

L'Atto costituzionale francese del 24 giugno 1793 non fu mai applicato. Esso è la più genuina espressione del giacobinismo ispirato alle idee di J. J Rousseau. In esso si dà largo spazio alle aspirazioni democratiche: rafforzamento del potere legislativo; suffragio universale diretto; istituzione del referendum popolare.

La nuova Dichiarazione dei diritti è una versione radicalmente democratica di quella del 178,9. Essa sostituisce al principio della sovranità nazionale quello della sovranità popolare; contempla i primi diritti sociali come l'assistenza pubblica e il diritto all'istruzione e prevede il diritto di resistenza all'oppressione.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

Il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Art. 1. - Lo scopo della società è la felicità comune. - Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Art. 2. - Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

Art. 3. - Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla Legge.

Art. 4. - La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.

Art. 5. - Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità,

Art. 6. - La libertà è il potere che appartiene ail'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per saivaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te".

Art. 7 - Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.

La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo.

Art. 8. - La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.

Art. 9. - La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano.

Art. 10. - Nessuno deve essere accusato, arrestato, né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della Legge, deve ubbidire sull'istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

Art. 11. - Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale io si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

Art. 12. - Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.

Art. 13. - Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi dei-. la sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 14. - Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto, La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine.

Art. 15. - La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili Elia società.

Art. 16. - Il diritto di proprietà è quello che appartiene ad ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

Art. 17 - Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.

Arl. 18. - Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega.

Art. 19. - Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

Ail, 20. - Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.

Art. 21. soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.

Art. 22. - L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.

Art. 23, - La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

Art. 24. - Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

Art. 25. - La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

Ari, 26. - Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.

Art. 27 - Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.

Ari. 28. - Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.

Arl. 29. - Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

Art. 30. - Le funzioni pubbliche sono essenzialmente teniporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

Art. 31. - I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

Art. 32. - Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.

Art. 33. - La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'ijomo.

Art. 34. - Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Art. 35. - Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte dei popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

Dello stato dei cittadini

Art. 4. - Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno, - Vi vive dei suo lavoro, - o acquista una proprietà, - o sposa una francese, - o adotta un fanciullo, - o mantiene un vecchio, - Ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben meritato dell'umanità; - è ammesso all’esercizio dei diritti di cittadino francese.

Art. 5. - L'esercizio dei diritti di cittadino si perde: - Con la naturalizzazione in paese straniero; Con l'accettazione di funzioni o favori emanati da un Governo non popolare; - Con la condanna a delle pene infamanti o afflittile fino alla riabilitazione.

Art, 6. - L'esercizio dei diritti di cittadino è sospeso: - Per lo stato di accusa; - Per un giudizio di contumacia, fintanto che la sentenza non è annullata.

Della sovranità del popolo

Arl. 7 - Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi,

Art. 8. - Esso nomina immediatamente i suoi deputati.

Art. 9. - Esso delega a degli elettori la scelta degli amministratori, degli arbitri pubblici, dei giudici criminali e di cassazione.

Art. 10. - Esso delibera sulle leggi.

Della garanzia dei diritti

Art. 122. - La Costituzione garantisce a tutti i Francesi l'eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà, il debito pubblico, il libero esercizio dei culti, una istruzione comune, dei soccorsi pubblici, la libertà indefinita della stampa, il diritto di petizione, il diritto di riunirsi in società popolari, i! godimento di tutti i diritti dell'uomo.

Art. 123. - La Repubblica Francese onora la lealtà, il coraggio, la vecchiaia, il rispetto filiale, la sventura. Essa affida la custodia della sua Costituzione alla guardia di tutte le virtù.

Art. 124. -- La Dichiarazione dei diritti e l'Atto costituzionale sono incisi su tavole poste nel seno del Corpo legislativo e nelle pubbliche piazze.