le prime pagine dell’originale

l’Editto di Rotari

la giustizia longobarda

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Table of Contents

1. Nel nome del Signore, io Rotati, eccellentissimo e diciassettesimo re della stirpe dei Longobardi, nell'ottavo anno del mio regno col favore di Dio, nel trentottesimo anno d'età, nella seconda indizione e nell'anno settantaseiesimo dopo la venuta in Italia dei Longobardi, dove furono condotti dalla potenza divina, essendo in quel tempo tre Alboino, [mio] predecessore, salute.

Il presente editto delle nostre disposizioni, che abbiamo composto con il favore di Dio, con il massimo zelo e con le massime veglie concesseci dalla benevolenza celeste, ricercando e ricordando le antiche leggi dei nostri padri che non erano scritte, e che abbiamo istituito, ampliandolo, con pari consiglio e consenso con i principali giudici e con tutto il nostro felicissimo esercito, quanto giova al comune interesse di tutta la nostra stirpe, abbiamo ordinato che sia scritto su questa pergamena, esaminandolo attentamente e tuttavia riservandoci questa [sola] condizione di dover aggiungere a questo editto quanto ancora saremo in grado di ricordare, consentendolo la divina clemenza, con un'accurata ricerca delle antiche leggi longobarde, sia da noi stessi sia grazie a uomini anziani; e inoltre anche confermandolo con il “gairethinx”, secondo l'uso della nostra stirpe, in modo tale che questa legge sia stabile e sicura, perché nei nostri felicissimi tempi e in quelli futuri sia conservata in modo stabile ed inviolabile da tutti i nostri sudditi.

Dato a Pavia nel palazzo reale.

2. Quanto sollecitamente ci preoccupò e ci preoccupa il benessere dei nostri sudditi dimostra il contenuto della presente legge. Siamo prattutto preoccupati tanto per le frequenti sanzioni cui sono sottoposti i poveri, quanto le non necessarie esazioni che vengono praticate da parte di coloro che son ritenuti uomini di alto lignaggio: abbiamo saputo che i miseri subiscono violenza e perciò, richiamandoci alla grazia di Dio onnipotente, abbiamo ritenuto che fosse necessario correggere la legge vigente affinché, così corretta, essa rinnovi ed emendi la precedente legislazione.

Abbiamo qotanto stabilito di riunire tutte le disposizioni in un unico testo perché sia lecito ad ognuno, fatta salva la legge e la loro giustizia, vivere in tranquillità, adoperarsi secondo le proprie intenzioni contro i nemici e difendere se stessi e le proprie terre.

[1] Se qualcuno avrà tramato congiure od ordito disegni contro la vita del re, incomba su di lui la pena di morte e i suoi beni vengano confiscati .

[2] Se qualcuno, d'accordo col re avrà congiurato per la morte d'un altro o, per ordine dello stesso re, avrà ucciso un uomo, non sia incriminabile; né egli né i suoi eredi subiscano in seguito molestia o requisizione di beni da parte della vittima o dei suoi eredi [...].

[3] Se qualche estraneo avrà provocato nelI'esercito rivolta contro il proprio comandante o contro quegli che dal re sia stato delegato a reggere I'esercito, ovvero avrà tratto a sé una parte dell'esercito, incorra nella pena di morte.

4. Se qualcuno invita o fa entrare nella provincia un nemico, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.

5. Se qualcuno tiene nascoste delle spie nella provincia o fornisce loro dei viveri, la sua vita sia messa in pericolo o almeno paghi al re una composizione di 900 solidi.

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6. Se qualcuno durante una campagna militare fomenta una rivolta contro il proprio duca o contro colui che è stato posto dal re al comando dell’esercito, o se induce alla rivolta una qualche parte dell’esercito, il suo sangue sia messo in pericolo.

7. Se qualcuno, combattendo contro il nemico, abbandona il proprio compagno o commette astalin (cioè lo tradisce) e non combatte insieme a lui, la sua vita sia messa in pericolo.

8. Se qualcuno suscita un tumulto durante un consiglio o una qualsiasi assemblea, sia condannato a pagare al re 900 solidi.

9. Se qualcuno avrà denunciato al re un uomo, accusandolo di aver tentato di ucciderlo, sia lecito all’accusato dimostrare la sua innocenza con il giuramento e discolparsi. E se sarà risultato qualche elemento di sospetto e tale uomo è presente, li sia lecito discolparsi del suo crimine per “camphionem”, cioè combattendo in duello. E se sia provata la sua colpevolezza, sia giustiziato ovvero paghi l’ammenda che al re sarà piaciuto stabilire. Ma se il crimine non sarà stato provato e al contrario si sarà dimostrato che l’accusa era falsa, l’accusatore che non sarà riuscito a provare l’accusa paghi il suo guidrigildo, per metà al re, e per metà a colui che era stato accusato del delitto.

10. Se un uomo libero avrà premeditato di uccidere qualcuno, quand’anche non avesse attuato il suo proposito lo stesso paghi 20 soldi.

[11] Se uomini liberi avranno congiurato, senza la consapevolezza del re, per la morte di un altro [uomo libero] e áá se in seguito alla congiura la vittima non sarà morta, ciascuno dei congiurati paghi a titolo di composizione 20 soldi. Ma ññ se in seguito alla congiura la vittima sarà morta, allora chi I'avrà uccisa faccia composizione in relazione a quanto sarà stato valutato il morto, cioè secondo il suo guidrigildo'

[13] Se qualcuno avrà ucciso il suo padrone, sia ucciso egli stesso. Se qualcuno avrà voluto prendere le difese dell'omicida che abbia ucciso il proprio padrone, sia costretto a versare 90 soldi, metà al re e metà ai parenti del mortor e colui che, se ne sarà stato richiesto, avrà rifiltato ii suo aiuto per vendicare quell'omicidio, faccia composizione di 50 soldi, metà al re e metà a colui cui avrà negato I'aiuto.

26. A proposito di “wegworin”, cioè della donna sposata. Se qualcuno avesse molestato o dato fastidio in qualsiasi altro modo ad una donna o ad una ragazza libera, paghi 900 soldi, metà al re e metà a colei che ha subito il torto .

27. Se qualcuno avesse sorpassato un uomo libero lungo la strada gli paghi 20 soldi nel caso che non gli abbia inflitto alcuna ferita: nel caso che l’avesse inflitta, gli paghi i 20 soldi e infligga delle ferite o delle piaghe a sé stesso, come scritto in questo editto .

28. se qualcuno avesse sorpassato lungo la strada un servo o un’ancella altrui, paghi 20 soldi al suo padrone.

29. Se qualcuno avrà impedito ad altri l’ingresso in suo campo coltivato, o prato o in qualsivoglia proprietà cintata, non sia considerato colpevole come colui che intralcia semplicemente il cammino di un uomo che se ne va per via, perché avrà difeso il suo lavoro.

32. Per quanto riguarda l’uomo libero che nottetempo sia stato sorpreso nella “curtis” altrui e che non abbia immediatamente porto le mani per essere legato, e che sia stato ucciso, i parenti non chiedano alcun risarcimento. E se avrà porto le mani perché lo legassero e sarà stato legato, dia per il proprio riscatto 80 soldi; perché non v’è ragione che un uomo entri senza far rumore, di notte e nascostamente in una “curtis” altrui; nel caso che abbia bisogno di qualche cosa, prima di entrare chiami.

33. Se un servo sarà stato sorpreso nottetempo in una “curtis” altrui non avrà porto le mani per essere legato e quindi sarà stato ucciso, il suo padrone non richieda alcun risarcimento; se avrà porto le mani e sarà stato legato, riscatti la sua libertà pagando 40 soldi.

36. Se qualcuno avrà osato provocare una lite nel palazzo dove il re risiede, sia condannato a morte, ovvero, se il re glielo concederà, riscatti la sua anima.

[42] Se qualcuno avrà imprigionato un uomo libero senza un valido motivo e senza I'ordine del re, paghi a titolo di composizione alla vittima metà della somma che avrebbe dovuto versare se l'avesse uccisa.

[44] Se qualcuno avrà colpito un altro con un pugno, componga con soldi 3; se invece I'avrà colpito con uno schiaffo, componga con soldi 6.

48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, cioè secondo il rango della persona; e la metà di tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.

49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la metà del valore di costui, come sopra.

50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre, paghi una composizione di 20 solidi.

51. Dei denti anteriori. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.

52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.

53.Dell'orecchio tagliato. Se qualcuno taglia un orecchio ad un altro, gli paghi una composizione pati alla quarta parte del suo valore.

54. Della ferita al volto. Se qualcuno provoca una ferita al volto ad un altro, gli paghi una composizione di 16 solidi. [...]

70. Se qualcuno ha troncato l'alluce di un altro, si compone (la lite) con sedici soldi.

71. Se ha troncato il secondo dito, si compone con sei soldi.

72. Se ha troncato il terzo dito, si compone con tre soldi.

73. Se ha troncato il quarto dito, si compone con tre soldi.

74. Se ha troncato il quinto dito, si compone con due soldi.

75. Per tutte queste piaghe o ferite sopra descritte che siano accadute tra uomini liberi, abbiamo perciò posto una composizione di maggiore entità rispetto ai nostri predecessori, affinché la faida, che è inimicizia, dopo accettata la sopraddetta composizione, sia posposta e non si richieda più oltre.

[77] Se qualcuno avrà picchiato un aldio altrui o un servo addetto ai mestieri, se avrà provocato lesioni e sangue, per una ferita dia 1 soldo,per due ferite 2 soldi, per tre ferite 3 soldi, per quattro ferite 4 soldi; se la vittima avrà ricevuto piu di quattro ferite, esse non siano contate.

[103] Se qualcuno avrà colpito alla testa un servo rusticano altrui in modo da lacerare soltanto il cuoio capelluto, per una ferita paghi 1 soldo, per due ferite 2 soldi, e in piu le giornate di lavoro e I'onorario del medico. Se le ferite inferte al capo sarano state piu numerose, non si contino. Ma se avrà rotto le ossa, una o piu, faccia composizione con 3 soldi. Piu di due [ossa rotte], non si contino.

118. Se taglierà via il quinto dito dalla mano, disponga due soldi, eccetto per i lavori e le prestazioni del medico.

119. Riguardo a un piede reciso a un servo contadino. Se qualcuno mozza un piede a un servo contadino altrui, disponga il giusto pagamento medio, lo stesso come sopra.

120. Riguardo alle dita dei piedi. Se qualcuno taglierà via l’alluce dal piede a un servo contadino altrui, disponga due soldi.

121. Se taglierà via il secondo dito dal piede, disponga un soldo.

122. Se taglierà via il terzo dito dal piede, disponga un soldo.

123. Se taglierà via il quarto dito dal piede, disponga mezzo soldo.

124. Se taglierà via il quinto dito dal piede, disponga mezzo soldo.

Odissea recensioni varie (

[144] Se un maestro comacino con i suoi consoci avrà accettato, dopo aver definito il patto sulla ricompensa, di restaurare una casa o di sopraelevarla, e sarà accaduto che qualcuno muoia a motivo della stessa costruzione o per la caduta d'una trave o per la caduta d'una pietra, allora non si richieda la composizione del danno al padrone della casa, qualora il maestro comacino in solido con i suoi consoci non faccia composizione dello stesso omicidio o del danno: infatti, poiché questi ha pattuito il suo guadagno, giustamente deve sostenere anche il rischio.

204 A nessuna donna libera vivente secondo il diritto dei longobardi sia lecito dipendere solo da se stessa ma debba rimanere sempre sotto il potere degli uomini o certamente del re e non abbia la facoltà di donare o vendere alcuna cosa fra quelle mobili o immobili senza la volontà di quello.

221. Se un servo avrà osato unirsi in matrimonio a una donna o a una fanciulla libera la sua vita sia messa in pericolo e i parenti di colei che avrà acconsentito di unirsi ad un servo abbiano la facoltà di ucciderla o di venderla fuori dal territorio e di disporre come vogliono dei beni di lei: e se i parenti rinunceranno a farlo, allora il gastaldo del re o lo sculdascio la conduca nella curtis del re e la adibisca alla cucina come serva.

[280] Se per qualsiasi motivo i coloni avranno fatto lega o ardito di fare adunanze sediziose e si saranno opposti a qualcuno o gli avranno strappato di mano un servo o un animale che il padrone avrà voluto prendere dalla casa del suo servo, allora quegli che sarà stato a capo dei coloni sediziosi sia ucciso, oppure riscatti la sua vita con un prezzo commisurato alla di lui stima; e chiunque avrà concorso, per mal fare, alla stessa sedizione, paghi a titolo di composizione 12 soldi, metà al re e metà a colui al quale avrà recato oltraggio o avrà ardito di opporsi. E se il padrone che risulti aver voluto richiedere ed esigere beni di sua proprietà avrà ricevuto dagli stessi coloni ferite o piaghe, sia fatta composizione in suo favore nella misura che fu stabilita nei precedenti articoli. [...] E se qualcuno dei coloni sarà stato ucciso, non sia richiesta composizione, giacché quegli che lo uccise fece ciò per difendere e rivendicare i suoi beni.

[387] Se qualcuno, per sbaglio, non volendo, avrà ucciso un uomo libero, ne faccia composizione nella misura della sua stima e non vi sia luogo a faida poiché non vi fu dolo.

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