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La legge delle XII tavole

il fondamento del diritto romano

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TAVOLA I (Procedura civile)

Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino: igitur quem capitur Se (l'attore) lo cita in giudizio,(il convenuto) ci vada. Se non ci va,(l'attore) chiami dei testimoni. Quindi lo afferri. Se si sottrae o tenta di fuggire, si imponga la mano.

Se la malattia o l'età avanzata sono un impedimento, gli sia dato un mulo. Se non lo vuole, non gli sia data alcuna lettiga.

Se ambo i contendenti sono presenti, il tramonto sia il limite ultimo del processo.

TAVOLA II (Procedura civile)

Grave malattia. . . o un giorno stabilito contro il nemico. . . se qualcuno di questi è un impedimento per il giudice o qualsiasi partito, quel giorno i procedimenti devono essere sospesi

Uno che cerca testimonianza da un assente deve urlare davanti alla sua porta ogni terzo giorno.

TAVOLA III (Procedure esecutive)

Per un debito riconosciuto, una volta emessa sentenza regolare, il termine di legge sarà di trenta giorni.

Dopo ciò, ci sia l'imposizione della mano (rivendicazione) e il debitore sia trascinato in giudizio. Se il debitore non paga la condanna e nessuno garantisce per lui, il creditore può portare via con sé il convenuto in catene. Lo può legare con pesi di almeno 15 libbre. Il debitore può sfamarsi come desidera. Se egli non riesce a sfamarsi da solo, il creditore deve dargli una libbra di grano al giorno. Se vuole può dargliene di più.

Al terzo giorno di mercato, (i creditori) possono tagliare i pezzi. Se prendono più di quanto gli spetti, non sarà un illecito

Nei confronti dello straniero, è perpetuo l'obbligo di garantire la proprietà della merce.

TAVOLA IV (Genitori e figli)

Un bambino chiaramente deformato deve essere ucciso.

Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto (Se un padre vende il figlio per tre volte consecutive perde la patria potestas su di lui).

TAVOLA V (Eredità)

4 Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. (Se una persona muore senza aver fatto testamento, il parente maschio prossimo erediterà il patrimonio).

5 Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento. (Se questo non c'è erediteranno gli uomini della sua gens).

7 Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. (Se qualcuno impazzisce, il suo parente più prossimo maschio e i gentili avranno autorità su di lui e sulla sua proprietà)

TAVOLA VI (Proprietà)

Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. (Quando qualcuno fa un accordo o un trasferimento lo annuncia oralmente, gli sarà data ragione.)

Tignum iunctum ædibus vineave sei concapit ne solvito. (Nessuno deve spostare travi da edifici o vigne.)

TAVOLA VII (Proprietà)

7 Viam muniunto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito. (Mantengano le strade: se cadono in rovina, i passanti possono guidare le loro bestie ovunque vogliano.)

8 Si aqua pluvia nocet [...] iubetur ex arbitrio coerceri. (Se la pioggia fa danni [...] la questione sarà risolta da un giudice.)

TAVOLA VIII (Illeciti)

1 Qui malum carmen incantassit . . . (Coloro che hanno cantato un maleficio. . .)

2 Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. (Se una persona mutila un'altra e non raggiunge un accordo con essa, sia applicata la legge del taglione.)

3 Manu fustive si os fregit libero, CCC, si servo, CL poenam subit sestertiorum; si iniuriam [alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunto. (Chiunque rompa l'osso di un altro, a mano o con un bastone, deve pagare trecento sesterzi se è un libero; centocinquanta se è uno schiavo; se abbia commesso altrimenti offesa la pena sia di venticinque.)

8 Qui fruges excantassit [...] neve alienam segetem pellexeris (Chi si appropriasse con la magia del raccolto o il grano di un altro [...])

12 Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto. (Se avrà tentato di rubare nottetempo e fu ucciso, l'omicidio sia considerato legittimo.)

13 Luci [...] si se telo defendit [...] endoque plorato (Se di giorno [l'omicidio è legittimo] se [il ladro] si sarà difeso con un'arma [e se il derubato avrà prima tentato] di gridare aiuto.)

21 Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. (Se un patrono froda il cliente, sia sacrificato alla divinità.)

22 Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus intestabilisqe esto. (Chi sia stato chiamato a testimoniare o a pesare con una bilancia, se non testimonia, sia disonorato e reso incapace di ulteriore testimonianza.)

24 Si telum manu fugit magis quam iecit, arietem subicito. (Se una lancia sfugge dalla mano o viene lanciata per sbaglio (uccidendo qualcuno ndt), si sacrifichi un ariete)

TAVOLA IX (Principi costituzionali)

Privilegia ne irroganto. (Non devono essere proposte leggi private a favore o contro un singolo cittadino (privilegi).)

TAVOLA X (Regole per i funerali)

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. (Nessun morto può essere cremato né sepolto in città.)

Qui coronam parit ipse pecuniave eius honoris virtutisve ergo arduitur ei . . . (Quando un uomo vince una corona, o il suo schiavo o bestiame vince una corona per lui, . . .)

Neve aurum addito. at cui auro dentes iuncti escunt. Ast in cum illo sepeliet uretve, se fraude esto (Nessuno deve aggiungere oro (a una pira funebre). Ma se i suoi denti sono tenuti insieme dall'oro e sono seppelliti o bruciati con lui, l'azione sia impunita).

TAVOLA XI (Matrimonio)

Conubia plebi cum patribus sanxerunt. (è vietato il matrimonio fra plebei e patrizi)

TAVOLA XII (Crimini)

Si servo furtum faxit noxiamve noxit. (Se uno schiavo ha commesso furto o un male. . .)

Si vindiciam falsam tulit, si velit is . . . (?prae?)tor arbitros tris dato, eorum arbitrio . . .(?rei et?) fructus duplione damnum decidito. (Se qualcuno abbia portato in giudizio una falsa vindicia (il pretore?) dia tre arbitri, e paghi il doppio (del bene?) e dei frutti.)

📂 In questa sezioneIn this section

  • Il Codice di Hammurabi, la giustizia primordiale: alcuni articoli del Codice di Hammurabili, una delle più antiche raccolte di leggi
  • La legge delle XII tavole, il fondamento del diritto romano: testo con frammenti delle cosiddette dodici tavole, primo documento del diritto romano