La Dichiarazione dei diritti del 1795
Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino
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Il popolo francese proclama, in presenza dell’Essere supremo, la dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino.
Diritti
Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti degli altri.
Art. 3 – L’eguaglianza consiste nel fatto che la legge è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. L’eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcuna ereditarietà di poteri.
Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.
Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria attività.
Art. 6 – La legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza dei cittadini, o dei loro rappresentanti.
Art. 7 – Quanto non è vietato dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che essa non ordina.
Art. 8 – Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.
Art. 9 – Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguono o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.
Art. 10 – Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della persona di un prevenuto deve essere severamente represso dalla legge.
Art. 11 – Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.
Art. 12 – La legge deve decretare solo pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.
Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.
Art. 14 – Nessuna legge, né criminale, né civile, può avere effetto retroattivo.
Art. 15 – Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi; ma non può vendersi né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.
Art. l6 – Ogni contributo è stabilito per l’utilità generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione delle loro sostanze.
Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nell’universalità dei cittadini.
Art. 18 – Nessun individuo, nessuna riunione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.
Art. 19 – Nessuno può, senza una delega legale, esercitare alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.
Art. 20 – Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari.
Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano.
Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è assicurata.
Doveri
Art. 1 – La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.
Art. 2 – Tutti i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere”.
Art. 3 – Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.
Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figliuolo, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.
Art. 5 – Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi.
Art. 6 – Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società.
Art. 7 – Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.
Art. 8 – È sul mantenimento delle proprietà che riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l’ordine sociale.
Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle.